sabato 6 marzo 2010

Puglia: via alla certificazione energetica e all'iscrizione agli albi

Al via l’attuazione dell’attestato di certificazione energetica della regione Puglia. Da marzo, sarà obbligatorio munirsi di un documento rilasciato dai certificatori energetici regionali: che stabilisce le prestazioni energetiche di un determinato immobile. La nuova normativa, per la certificazione energetica pugliese, riguarda gli immobili di nuova costruzione e quelli da ristrutturare.

 

Anche la regione Puglia, come altre regioni italiane, passa alla fase attuativa per la disciplina della certificazione energetica degli edifici. Il Regolamento n. 10 del 2010 pubblicato sul Bollettino ufficiale del 10 febbraio (Burp n. 27), istituisce nella Regione Puglia l’attestato di certificazione energetica: questo è un documento obbligatorio rilasciato dai certificatori energetici regionali, che stabilisce le prestazioni energetiche di un determinato immobile, influendo sul suo valore di mercato.
I soggetti interessati a questa rivoluzione del settore immobiliare pugliese sono di diverso tipo: principalmente costruttori e proprietari o utilizzatori degli immobili stessi. La nuova normativa per la certificazione energetica riguarda gli immobili di nuova costruzione e quelli da ristrutturare, eccezion fatta per quegli immobili considerati beni culturali o che possono essere sottoposti al solo restauro conservativo. Altre eccezioni sono costituite da fabbricati industriali, agricoli ed artigianali non residenziali sottoposti a particolari esigenze del processo produttivo, i box, le cantine, depositi ed autorimesse.
Sarà l’Assessorato allo Sviluppo Economico a ricevere i certificati energetici prodotti dai certificatori regionali, ad assegnare a questi un numero e a produrre un attestato di sintesi che esponga le prestazioni energetiche dell’immobile. Lo stesso Assessorato darà vita ad un catasto energetico degli edifici che  classificherà gli immobili in relazione alle prestazioni in materia di energia. L’attestato di certificazione energetica avrà valore decennale salvo che nel frattempo non sopraggiungano modifiche e ristrutturazioni che varino la prestazione energetica dell’edificio.

Con il regolamento n. 10 del 10 febbraio 2010 la Regione Puglia introduce e pubblica l’albo regionale dei tecnici abilitati alla certificazione energetica e stabilisce i requisiti per l’iscrizione ad esso.

La situazione, tuttavia, risulta abbastanza complicata. Infatti qualche tempo fa, si parla di pochi mesi, la regione Puglia aveva istituito le regole per la certificazione di sostenibilità energetica (facoltativa) di edifici residenziali ed anche in quel caso era stato pubblicato ed istituito un albo di tecnici (ora in fase transitoria), con relative regole per l’iscrizione. La certificazione di sostenibilità comprende anche la certificazione energetica: tale procedura di certificazione, dice la delibera regionale 1471/2009, si conclude pertanto con il rilascio di due attestazioni.

 

Da ciò ne deriva che, i due albi tecnici sono assolutamente distinti: il primo (quello per la certificazione di sostenibilità) è istituito presso gli ordini professionali, il secondo (quello per la certificazione energetica) è, invece, tenuto dall’assessorato regionale allo Sviluppo economico. Il regolamento pugliese, così come è stato presentato, non è in grado di identificare con chiarezza i titoli di studio necessari per l’iscrizione all’albo regionale della certificazione energetica, ma parla di tecnici iscritti a «ordini e collegi professionali» abilitati «all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti». Significa che l’iscrizione potrebbe essere richiesta da laureati in ingegneria e architettura, ma anche (per costruzioni rurali e modeste costruzioni civili) da geometri, periti agrari e laureatiin scienze agronomiche e forestali, e (solo per modeste costruzioni civili) da periti industriali civili.

Il titolo di studio e l’abilitazione professionale non sono sufficienti: infatti per l’iscrizione è necessaria l’esperienza triennale in almeno due dei campi previsti dal regolamento (progettazione dell’isolamento termico degli edifici, progettazione di impianti di climatizzazione, gestione energetica di edifici e impianti, certificazione e diagnosi energetica), esperienza che deve essere certificata dall’ordine o dal collegio professionale o, per i dipendenti pubblici, dall’ente di appartenenza.

Il regolamento disciplina infatti l’iscrizione all’albo regionale anche agli energy manager in servizio presso gli enti pubblici e le aziende private. In alternativa al possesso dell’esperienza certificata, la Puglia chiede la frequenza di un apposito corso organizzato dalle Università o da un soggetto riconosciuto dalla Regione. Il corso, della durata minima di 80 ore (con l’85% di frequenza obbligatoria) sulle materie elencate nel regolamento, si conclude con un esame di verifica: nella relativa commissione dovrà sedere anche un rappresentante dell’assessorato regionale allo Sviluppo economico.