Il Sistema Isolamento Termico e il quadro normativo
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311
“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”
(G.U. n. 26 del 01-02-2007- Suppl. Ordinario n.26)
Il DLgs 311 è in vigore a partire dal 02 febbraio 2007.
AMBITO DI INTERVENTO
Si applica a:
- progettazione e realizzazione di edifici di “nuova costruzione” e dei loro impianti
- progettazione e realizzazione di opere di ristrutturazione di edifici esistenti e dei loro impianti
- progettazione e realizzazione di nuovi impianti in edifici esistenti
- alla certificazione energetica degli edifici
Categoria di edifici (D.P.R.412/93)
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Entro 1 anno dall’entrata in vigore del DLgs 192/05 (entro l’08/10/2006) e a cura del costruttore
- gli edifici di nuova costruzione
- la ristrutturazione integrale degli elementi costituenti l’involucro di edifici esistenti con S utile >1000m2
- la demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti con S utile >1000m2
saranno dotati di un attestato di certificazione energetica. Per tutti gli altri casi le scadenze sono:
Dal 1 luglio 2007 Nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile per gli edifici con superficie utile > 1000 m2
Dal 1 luglio 2008 Nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con esclusione delle singole unità abitative per gli edifici con superficie utile anche < 1000 m2
Dal 1 luglio 2009 Nel caso di trasferimento a titolo oneroso anche delle singole unità immobiliari
A decorrere dal 1 gennaio 2007 l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata è necessario per accedere alle agevolazioni di qualsiasi natura. L’attestato di certificazione energetica ha una validità di 10 anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifichi le prestazioni energetiche dell’edificio o impianto.
Inoltre, dal 1 gennaio 2007 tutti i contratti di gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici debbono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata entro i primi 6 mesi di vigenza contrattuale con esposizione al pubblico della targa energetica.
NORME TRANSITORIE
Fino alla data di entrata in vigore delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica, l’attestato di certificazione è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune con proprio regolamento antecedente la data dell’08/10/2005. Trascorsi 12 mesi dalla emanazione delle Linee Guida Nazionali l’attestato di qualificazione energetica o la equivalente procedura di certificazione stabilita dal Comune perdono efficacia. Alla scadenza, in caso di compravendita o locazione, il proprietario dovrà ricorrere alla certificazione vera e propria che ha validità decennale.






